Soltanto dopo che il privato abbia ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili le relative opere sono qualificabili, ai sensi dell’art. 12, co. 1 d. lgs. n. 387/03, come impianti “di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”.Viceversa, prima che sia intervenuta l’autorizzazione suddetta, va esclusa la natura urgente delle opere, e pertanto al relativo progetto non è applicabile la disciplina derogatoria di cui all’art. 5.02, co. 1.07, delle NTA del PUTT/p, ma soggiace a tutto l’iter procedimentale previsto dall’art. 12, ivi inclusi i prescritti pareri di compatibilità ambientale-paesaggistica
Anche quando l’impianto progettato ha un’altezza inferiore a quella dei parapetti, ai fini di valutare l’alterazione dell’aspetto esteriore del territorio, occorre guardare a quest’ultimo nella sua globalità, e quindi sia ad una sua visione dal basso che attraverso riprese dall’alto. In tale prospettiva, quindi, l’intervento è senz’altro idoneo ad alterare l’aspetto territoriale circostante, e pertanto, anche se qualificabile come di ordinaria manutenzione, necessita di apposita autorizzazione paesaggistica, si sensi del punto 1.02 dell’art. 5.02 del PUTT. |