La concessione demaniale marittima costituisce espressione di attività tipicamente discrezionale dell’amministrazione, dovendo quest’ultima provvedere alla comparazione tra l’interesse generale al libero utilizzo di un determinato tratto di costa, con l’interesse particolare, proprio del privato richiedente la concessione, al suo utilizzo esclusivo.
Nelle aree che ricadono nella fascia C1.S2 (C1. Costa ad elevata criticità; S2. Costa a media sensibilità), ai sensi dell’art. 6.2.2 delle NTA del PRC, “è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data di approvazione definitiva del PRC, e comunque fino a quando sia stata accertata – attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio – la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l’attività di monitoraggio e verificare l’evoluzione dei fenomeni erosivi”.
Orbene, essendo il PRC stato adottato nell’ottobre 2011, a partire da tale momento decorre l’arco temporale minimo di 3 anni, necessario, attraverso un’attività di monitoraggio, a verificare la stabilizzazione dei fenomeni erosivi. |