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Riferimento: Amministrativo |
Data di pubblicazione: 12/03/2014 |
TAR Puglia- Lecce, Sezione I, 11/03/2014, n. 727 Ottemperanza– esecuzione pagamento denaro - mora |
Ottemperanza– esecuzione per il pagamento di una somma di denaro – penalità di mora ex art. 114 cpa non applicabile. -
Il comma quarto dell'art. 114 C.P.A. ha introdotto, in via generale, nell'ambito del processo amministrativo, l'istituto della cosiddetta penalità di mora già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall'art. 614bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Si tratta (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2011, n. 6688) di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, modellata sulla falsariga dell'istituto francese dell'astreinte, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita a suo carico dall'ordine del giudice.
Detta misura assolve a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento.
La Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale "l'istituto della cd. penalità di mora introdotto in via generale dall'art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a. non può trovare applicazione, per ragioni letterali e sistematiche, quando l'esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro, laddove l'obbligo oggetto di domanda giudiziale di adempimento è esso stesso di natura pecuniaria, ed è già assistito, per il caso di ritardo nel suo adempimento, dall'obbligo accessorio degli interessi legali, cui la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ulteriormente ad aggiungersi" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 15 aprile 2011, n. 2162, e T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 29 dicembre 2011, n. 10305).
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